ESENZIONI IN SCADENZA (E30 ed E40)!

Oggetto: 1. disposizioni in materia di esenzioni dalla Compartecipazione alla spesa sanitaria – DGR n. 1046 17.12.18 (regole di sistema Regione Lombardia anno 2019).2. soggetti in possesso di esenzione E30 e farmaci di fascia C.

In materia di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, la DGR 1046 del 17.12.2018 per l’anno 2019, prevede che: a partire dal 2019, le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40, nel momento della scadenza annuale non verranno più automaticamente rinnovate.

I cittadini interessati dovranno pertanto provvedere al rinnovo nel momento della scadenza, di norma prevista per il 31 marzo, salvo precedente variazione dello stato di diritto (ad es.perdita dello status di disoccupato).

Le modalità per il rinnovo delle esenzioni da parte dei cittadini aventi diritto sono le seguenti:
– presso gli Uffici Scelta e Revoca delle ASST, tramite autocertificazione;
– presso le farmacie, tramite autocertificazione, per le sole esenzioni E30 – E40;
– on line, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi welfare
online.

Gli aventi diritto potranno provvedere al rinnovo delle citate esenzioni anche prima della scadenza, a partire dal 1° gennaio di ogni anno.
Si precisa che sono confermate per l’anno 2019 le seguenti esenzioni regionali, nei termini e
con i requisiti già previsti:

– E11 (minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito) esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
– E12 (disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego ed i familiari a carico, con reddito familiare pari o inferiore a € 27.000/anno) esenzione ticket
farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
– E13 (cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità, e loro familiari a carico, con retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30/1/13 ed eventuali successivi aggiornamenti) esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
– E13 (cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 del D.L. 30/10/84 n. 726, e loro familiari a carico, con retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale per la cassa integrazione, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS
n. 14 del 30/1/13 ed eventuali successivi aggiornamenti) esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
– E05 (soggetti con età superiore ai 65 anni e reddito familiare fiscale inferiore o uguale a €38.500=) esenzione ticket specialistica ambulatoriale;
– E15 (cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad € 18.000=) esenzione ticket specialistica ambulatoriale limitatamente al solo ticket sanitario aggiuntivo (c.d. super-ticket);
– E14 (soggetti con età uguale o superiore a 66 anni con reddito familiare fiscale annuale
fino ad € 18.000) – esenzione ticket farmaceutica;
– E30 – E40 (soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore ad € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri di cui alla tabella 2
D.Lgs. n. 109/1998) esenzione ticket farmaceutica, per i farmaci correlati alla patologia;
– NPI (minori iscritti al SSR di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, ai sensi dell’art. 25 del DPCM del 12/01/2017) – esenzione per le prestazioni di neuropsichiatria infantile, erogate dalle UONPIA o dalle
strutture private accreditate.

A partire dal 2019, le esenzioni E14 – E15 saranno assegnate automaticamente agli aventi diritto e registrate in anagrafe regionale (come già avviene per le esenzioni E01, E03, E04, E05) sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che di
fatto predispone l’elenco degli aventi diritto annualmente, a marzo (DM 11.12.2009).

In merito all’erogazione dei farmaci di fascia C ai soggetti in possesso dell’esenzione E30 per l’assistenza farmaceutica, si riporta il contenuto della nota regionale prot. 1689 del 15.01.19:
– ai soggetti trapiantati d’organo possono essere prescritti a carico del SSR farmaci di classe C correlati alla patologia (ai sensi della DGR 20954/05 e della circ. R.L. prot. 7891/05);
– ai soggetti affetti dal morbo di Parkinson possono essere prescritti a carico del SSR alcuni farmaci di classe C a base di domperidone correlati alla patologia (ai sensi della DGR 20954/05 e della circ. R.L. prot. 7891/05);
– la codifica di esenzione farmaceutica E30 include anche i soggetti affetti da patologia senza differenziare tra soggetti trapiantati d’organo o soggetti affetti dal morbo di Parkinson, a cui possono essere prescritti farmaci di fascia C.

Premesso che la verifica tra patologia e prescrizione appropriata di farmaci è responsabilità del medico prescrittore anche nel rispetto della normativa sulla privacy e di quanto disposto dal vigente DPR n. 371/98, la farmacia può erogare i medicinali di classe C prescritti dal medico che ha riportato sulla ricetta il codice di esenzione E30, ma la stessa farmacia non ha nessuna
responsabilità nella verifica di congruità della prescrizione e la patologia di cui è affetto il cittadino.